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Pubblica Assistenza Sasso Marconi

Statuto

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STATUTO

della PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI

Associazione Volontaria

O.N.L.U.S.

Aderente all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.)

Ente Morale con personalità giuridica riconosciuto con DPGR n. 714 del 26/10/1989

Iscritta nel registro regionale del Volontariato con decreto n. 613 del 04/09/1992

ai sensi della legge 266 del 11/08/1991

Codice Fiscale 0 3 2 9 0 6 6 0 3 7 6

P. Iva 0 0 6 0 9 9 4 1 2 0 8

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

La “PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI – ASSOCIAZIONE VOLONTARIA – ONLUS – ” è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), ai sensi del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, con sede in Sasso Marconi (Bo), via S. Lorenzo n° 4.

L’Associazione fa parte dell’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.), ne rispetta lo Statuto ed il Regolamento e ne segue gli orientamenti.

Art. 2 CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è un organismo aconfessionale, apartitico, fonda la propria struttura sui principi della democrazia e non ha scopo di lucro.

L’Associazione ha per oggetto l’esclusivo perseguimento di fini di solidarietà civile, culturale e sociale ed è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto e da un Regolamento interno.

Art. 3 OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE

Gli scopi fondamentali dell’Associazione sono:

  1. prestare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
  2. svolgere attività in campo sociale e assistenziale;
  3. organizzare e svolgere attività di Protezione Civile e di tutela dell’ambiente;
  4. promuovere il volontariato e la sua formazione;
  5. favorire e/o collaborare a forme partecipate di intervento in ambito sociale e sanitario;
  6. promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che dovessero pervenire alla stessa a qualsiasi titolo.
Per il conseguimento dei suoi scopi l’Associazione provvede con:

  1. quote annue dei Soci;
  2. oblazioni;
  3. lasciti, donazioni e contributi da parte di enti e persone fisiche;
  4. rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. entrate che a qualsiasi titolo pervengano per essere impiegate nel perseguimento di finalità statutarie o destinate all’attuazione di progetti specifici.

Il patrimonio non può essere impiegato per scopi diversi da quelli previsti dal presente Statuto. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 STEMMA DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha una bandiera, uno stemma e un sigillo. La bandiera è un drappo bianco sul quale è raffigurato lo stemma costituito da una croce a tre colori, verde, bianco e rosso. Al centro, su sfondo bianco, lo stemma di Sasso Marconi. Intorno la denominazione dell’Associazione.

Il sigillo sociale imprime lo stemma.

Art. 6 SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell’Associazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità, idee, condizione personale e sociale, tutti coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che intendano perseguire gratuitamente gli scopi sociali.

Chi intende aderire all’Associazione dovrà inoltrare domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare il Regolamento e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide insindacabilmente sull’ammissione dei Soci.

All’atto dell’accettazione della domanda verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà da quel momento la qualifica di Socio.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I Soci devono essere iscritti in apposito libro con pagine numerate progressivamente prima di essere messo in uso.

Non possono essere Soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall’Associazione in contrasto o in concorrenza con l’Associazione stessa e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro, se non saltuari, sotto qualsiasi forma.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Sono diritti statutari dei Soci:

  1. la partecipazione alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
  2. l’eleggibilità attiva e passiva nelle cariche e negli organi associativi. Non possono essere eletti agli organi sociali i Soci che ricoprono cariche di rilievo nelle organizzazioni politiche e partitiche;
  3. la possibilità di chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
  4. la possibilità di formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento agli obiettivi previsti;
  5. la possibilità di adire al Collegio dei Probiviri per quanto di loro competenza.

I Soci maggiorenni godono di tutti i diritti statutari.

I Soci di età inferiore ai diciotto anni godono dei diritti statutari, eccetto quello di elettorato attivo e passivo e non possono svolgere mansioni che implichino assunzione di responsabilità.

I Soci sono tenuti alla osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle delibere assunte dagli organi associativi.

Art. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per:

  1. recesso;
  2. decadenza per morosità e cioè in caso di mancato versamento della quota associativa annua nei termini previsti dal Regolamento;
  3. esclusione;
  4. morte.

I Soci possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, inviando al Consiglio Direttivo una lettera di dimissioni.

Perdono la qualifica di Socio per esclusione coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 6 comma 7 e coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o del Regolamento, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l’Associazione. L’esclusione, proposta dal Consiglio Direttivo, deve essere deliberata dall’Assemblea e comunicata al socio mediante lettera raccomandata a.r. entro 48 ore.

Art. 9 TUTELA DEL SOCIO

Il Socio che stia per essere sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 8 lett. c. deve esserne informato mediante lettera raccomandata a.r., lettera che deve essere inviata al Socio stesso prima che il Consiglio Direttivo inoltri la proposta di esclusione all’Assemblea. Il Socio ha comunque la facoltà di predisporre una memoria scritta che il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di sottoporre all’Assemblea che delibererà sull’esclusione.

Art. 10 QUOTA ASSOCIATIVA

I Soci sono obbligati a versare una quota associativa annuale stabilita con delibera dell’Assemblea.

I Soci che recedono o vengono esclusi non hanno diritto al rimborso della quota versata; la quota inoltre è intrasmissibile e non può essere rivalutata.

Art. 11 ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o rendiconto annuale da presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione, la quale deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea dovranno essere depositati presso la sede sociale, a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta, il bilancio, i relativi documenti contabili ed il libro dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci redatti dal Consiglio Direttivo di cui fanno parte e nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci verificati dal Collegio di cui fanno parte e nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità.

Art. 12 ORGANI E CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. il Collegio dei Probiviri.

Le cariche dell’Associazione sono:

  1. Presidente;
  2. Vicepresidente;
  3. Segretario;
  4. Coadiutore Amministrativo;
  5. Tesoriere.

Le cariche sociali e l’appartenenza agli organi dell’Associazione sono a carattere gratuito e volontario.

Art. 13 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione e ne determina le linee guida.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere prevista la seconda convocazione.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno per discutere e deliberare sugli argomenti indicati all’art. 16 del presente Statuto.

L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso la convocazione dovrà essere effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano o per appello nominale e, a richiesta della maggioranza degli intervenuti o quando si tratti di votare sulle persone, a scrutinio segreto. L’appello nominale deve essere richiesto da almeno 1/5 (un quinto) dei partecipanti aventi diritto al voto.

Le riunioni dell’Assemblea dei Soci sono aperte al pubblico qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E’ tuttavia facoltà del Presidente dell’Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 14 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione mediante invito personale scritto.
L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione per la prima e l’eventuale seconda convocazione.

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In entrambe le convocazioni la delibera è valida con il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.

Art. 15 PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’ Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in caso di qualsiasi impedimento il Presidente potrà essere sostituito dal Vicepresidente dell’Associazione. Qualora sia il Presidente sia il Vicepresidente fossero impossibilitati a svolgere la funzione di Presidente dell’Assemblea, essa sarà demandata alla persona designata in apertura dei lavori dell’Assemblea.

L’ Assemblea elegge un Segretario e nomina due scrutatori per le votazioni.

Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, apposito verbale da trascrivere sul libro verbali dell’Assemblea.

Art. 16 DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno due volte all’anno, in date da destinarsi.

La prima Assemblea dovrà tenersi non più tardi del 30 aprile, per:

  1. discutere ed approvare il bilancio o rendiconto annuale di cui all’art. 11;
  2. discutere ed approvare eventuali modifiche al bilancio preventivo;
  3. portare a conoscenza dei Soci l’attività svolta dal Consiglio Direttivo durante l’esercizio chiuso al 31/12 dell’anno precedente.

La seconda Assemblea si riunirà non più tardi del 30 novembre per l’approvazione del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Inoltre l’Assemblea ha, tra l’altro, il compito di:

  1. nominare ogni tre anni la Commissione Elettorale, i cui componenti non possono essere eletti in altre cariche;
  2. deliberare su argomenti di particolare importanza;
  3. deliberare sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo, come l’esclusione dei Soci che abbiano compiuto atti pregiudizievoli verso l’Associazione;
  4. deliberare sulle modifiche allo Statuto e al Regolamento;
  5. determinare l’ammontare della quota associativa annuale;
  6. stabilire il numero dei Consiglieri da eleggere;
  7. deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea può comunque essere convocata anche a scopo consultivo per periodiche verifiche dell’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Art. 17 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di nove a un massimo di diciannove membri, i quali sono eletti tra i Soci secondo le norme stabilite in questo Statuto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e comunque sino all’approvazione del bilancio relativo al terzo ed ultimo esercizio del proprio mandato e ciò unicamente per le questioni relative al bilancio.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Coadiutore Amministrativo dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri nella gestione dell’Associazione. In particolare:

  1. predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
  2. delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo il caso in cui gli atti debbano essere deliberati dall’Assemblea dei Soci;
  3. rende esecutive le delibere dell’Assemblea;
  4. propone eventuali modifiche allo Statuto;
  5. redige il Regolamento interno;
  6. delibera sull’ammissione di nuovi Soci, propone all’Assemblea l’esclusione degli Associati e prende atto del recesso degli stessi;
  7. commina provvedimenti disciplinari in merito alla mancata osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento interno;
  8. esercita con autorità la vigilanza su tutte le attività che si svolgono in seno all’Associazione;
  9. determina l’eventuale formazione di un Ufficio di Presidenza che compone secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Art. 18 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono tenute ordinariamente ogni trenta giorni e straordinariamente su richiesta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti almeno 10 (dieci) dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di necessità ed urgenza il limite dei dieci giorni non sussiste ed è ammessa la convocazione telefonica.

L’avviso di convocazione, che deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, deve essere esposto nei termini previsti dal comma precedente nei locali della sede sociale.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte ai Soci, salvo il caso in cui siano in discussione questioni disciplinari o che comunque riguardino Soci. Spetta al Presidente la facoltà di concedere la parola ai Soci non Consiglieri.

Le sedute sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio e sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando viene richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o quando si tratti di votare sulle persone.

Art. 19 DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Il Consigliere che senza giustificato motivo manchi per tre adunanze consecutive è considerato dimissionario dalla carica.

Qualora per qualunque motivo un Consigliere cessi di fare parte del Consiglio Direttivo, il Presidente deve provvedere a convocare il Consiglio stesso per la sostituzione del Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti.

La vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
In tal caso il Presidente dell’Associazione provvede immediatamente a convocare l’Assemblea per indire nuove elezioni.

Art. 20 IL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; stipula in nome e per conto dell’Associazione stessa contratti in ordine alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci secondo le competenze determinate dal presente Statuto.

Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 21 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e lo supplisce in caso di assenza o di impedimento.

In caso di dimissioni del Presidente sarà compito del Vicepresidente convocare il Consiglio Direttivo per l’inserimento del primo dei non eletti e per l’elezione del nuovo Presidente.

Art 22 IL SEGRETARIO

Il Segretario del Consiglio Direttivo è depositario del sigillo sociale; compila il ruolo dei Soci; cura la corrispondenza giornaliera; custodisce i documenti; redige i verbali del Consiglio Direttivo, che dovranno essere trascritti su apposito libro con pagine numerate progressivamente; firma unitamente al Presidente i verbali delle adunanze del Consiglio.

Art 23 IL COADIUTORE AMMINISTRATIVO

Il Coadiutore Amministrativo cura la tenuta della contabilità dell’Associazione nel rispetto delle normative vigenti. In particolare:

  1. predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e quindi all’Assemblea dei Soci, corredandoli di idonee relazioni;
  2. emette, a seguito delle deliberazioni del Consiglio, i relativi mandati di spesa;
  3. compila i libri contabili obbligatori;
  4. cura la tenuta degli inventari dei beni mobili e immobili dell’Associazione.

Art. 24 IL TESORIERE

Il Tesoriere è depositario del patrimonio sociale. A lui pervengono le quote sociali e qualunque altra somma che sia versata in favore dell’Associazione.

Tiene un libro di cassa e può tenere presso di sé solo una minima parte del capitale liquido; questo di regola deve essere versato su conti correnti aperti presso Istituti di credito a nome dell’Associazione.

Effettua i pagamenti solo previo regolare mandato del Coadiutore Amministrativo e verifica la conformità delle scritture contabili con i valori liquidi esistenti in cassa e con gli estratti conto degli Istituti di credito.

A richiesta del Consiglio Direttivo presenta la situazione finanziaria.

Art. 25 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, anche esterni all’Associazione, e da due supplenti; dura in carica tre esercizi e comunque sino all’approvazione del bilancio relativo al terzo ed ultimo esercizio del proprio mandato e ciò unicamente per le questioni relative al bilancio.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Nella prima riunione successiva alla nomina il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno un Presidente.

I Revisori dei Conti verificano, almeno trimestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e la situazione finanziaria dell’Associazione; verificano altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprimono il parere su quello preventivo redigendo per entrambi una relazione da presentare all’Assemblea dei Soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere su apposito libro.

Qualora per qualunque motivo un Revisore dei Conti cessi di fare parte del Collegio, il Presidente del Collegio deve provvedere a convocare il Collegio stesso per la sostituzione del Revisore dimissionario con il primo dei non eletti nella lista dei Revisori.

La vacanza di tre Revisori dei Conti comporta la decadenza del Collegio stesso; in tal caso il Presidente dell’Associazione provvede immediatamente a convocare l’Assemblea dei Soci per indire nuove elezioni. I nuovi eletti rimarranno in carica sino alla scadenza delle altre cariche sociali.

Art. 26 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è organo di controllo ed esprime pareri sulla legittimità degli atti e dei fatti sottoposti al suo giudizio.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i Soci aderenti all’Associazione e dura in carica tre esercizi.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Nella prima riunione successiva alla nomina il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai Soci, sulle controversie tra i Soci, tra Soci e Consiglio Direttivo, tra Consiglieri e Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati e contestualmente al Presidente dell’Associazione.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da trascrivere su apposito libro.

Qualora per qualunque motivo un Probiviro cessi di fare parte del Collegio, il Presidente del Collegio deve provvedere a convocare il Collegio stesso per la sostituzione del Probiviro dimissionario con il primo dei non eletti nella lista dei Probiviri.

La vacanza di tre Probiviri comporta la decadenza del Collegio stesso; in tal caso il Presidente dell’Associazione provvede immediatamente a convocare l’Assemblea dei Soci per indire nuove elezioni. I nuovi eletti rimarranno in carica sino alla scadenza delle altre cariche sociali.

Art. 27 LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale di cui all’art. 16 lett. a. del presente Statuto è formata da cinque membri; in seno alla stessa viene nominato un Presidente e un Segretario. La Commissione è autonoma nello svolgimento delle operazioni necessarie all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
In particolare fissa i giorni delle votazioni, di regola due, uno dei quali festivo; determina altresì il numero dei seggi in cui si raccolgono le votazioni ed il loro orario di apertura, che in ogni caso non deve essere inferiore a complessive dodici ore nei due giorni prescelti.

Art. 28 ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri hanno luogo ogni tre anni e si svolgono entro un mese dalla adunanza dell’Assemblea dei Soci nella quale è stata nominata la Commissione Elettorale e deciso il numero dei Consiglieri da eleggere.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

Ogni Aderente all’Associazione ha diritto a un voto. Non è ammesso il voto per delega.

Il numero massimo di preferenze non può essere superiore alla metà del numero dei componenti l’organo cui si riferiscono.

Terminate le operazioni di voto la Commissione Elettorale procede al conteggio delle preferenze, compila il verbale della votazione e provvede alla proclamazione degli eletti nelle liste del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Compila inoltre una lista mettendo in ordine i candidati non eletti con le relative preferenze.

Il relativo verbale deve essere affisso nei locali dell’Associazione per almeno 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 29 MODIFICA DELLO STATUTO

L’Assemblea dei Soci è l’unico organismo atto a deliberare eventuali modifiche al presente Statuto; le modifiche inerenti le caratteristiche e l’oggetto dell’Associazione previsti negli artt. 2 e 3 comportano lo scioglimento della stessa.

L’Assemblea che delibera sulle modifiche dello Statuto è validamente costituita con la presenza di 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari le proposte si intendono respinte; le proposte respinte non potranno essere ripresentate prima di 6 (sei) mesi dalla precedente presentazione.

Art. 30 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci appositamente convocata mediante avviso da inviarsi a tutti i Soci.

La delibera di scioglimento è valida se approvata con una maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

All’atto dello scioglimento l’Assemblea delibera, sentito l’istituendo Organismo di Controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo che dovrà essere devoluto ad altre Associazioni che perseguano analoghe finalità, salvo una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti in materia.

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Scritto da: Custode alle 15:36
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