Pubblica Assistenza Sasso Marconi - Logo

Pubblica Assistenza Sasso Marconi

Regolamento

Visualizza la versione PDF

Sasso Marconi, 5 dicembre 2000

Pubblica Assistenza Sasso Marconi

REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Il regolamento attua le norme dello statuto sociale della Pubblica Assistenza Sasso Marconi, approvato nell’Assemblea del 28 marzo 2000.
E’ preciso dovere di ogni socio conoscere, fare conoscere, rispettare e fare rispettare tutti gli articoli del presente regolamento e gli articoli dello statuto dell’Associazione. In ogni caso la mancata conoscenza dello Statuto e del Regolamento non giustifica un’eventuale mancanza o inadempienza.

Art. 2 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti a mantenere un contegno corretto, a indossare durante il servizio la divisa in modo decoroso, nonché esibire – durante le attività svolte per conto dell’Associazione – il tesserino di riconoscimento e a comportarsi in modo da non creare pregiudizio alcuno nei riguardi dell’Associazione o di terzi.

I soci in turno sono tenuti a svolgere le mansioni affidate loro dal Consiglio Direttivo; il rifiuto ingiustificato di eseguire qualsiasi servizio, anche diverso da quello di soccorso, comporta la segnalazione al Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti a fornire annualmente certificazione comprovante il proprio stato di salute.

Tutti i soci sono liberi di discutere ed esprimere le proprie opinioni, purché non danneggino la vita associativa, il buon nome dell’Associazione o quello dei suoi componenti.

E’ fatto divieto ai soci:

  1. di iniziare o lasciarsi coinvolgere in qualsiasi discussione durante il servizio; qualora insorgessero divergenze o vi fossero reclami e proteste, gli interessati dovranno inoltrare un rapporto con specificazione dell’accaduto al Consiglio Direttivo;
  2. di suggerire l’uso di farmaci e di eseguire prestazioni mediche e/o paramediche (salvo i casi in cui la professione del Socio lo consenta);
  3. di svolgere attività politica di partito all’interno dell’Associazione;
  4. di dare informazioni di qualunque natura sui servizi e sugli altri soci a chi non appartiene all’Associazione; fanno ovviamente eccezione le informazioni eventualmente richieste dalle Forze dell’Ordine;
  5. di ricevere compensi personali per servizi effettuati.

Con lettera motivata e firmata ogni socio può avanzare al Consiglio Direttivo proposte e critiche.

Su qualsiasi deliberazione del Consiglio Direttivo i soci possono richiedere la convocazione straordinaria dell’Assemblea, secondo le norme previste dallo Statuto.

Art. 3 – Ammissione dei soci

Il cittadino interessato ad aderire all’Associazione ha il diritto di essere informato sui fini che l’Associazione stessa persegue e sui diritti e doveri del socio. A tal fine, il richiedente compilerà apposita domanda e sarà successivamente invitato ad un colloquio dal Presidente o da un suo collaboratore; obiettivo dell’incontro è la presentazione dell’Associazione, della sua organizzazione, delle varie tipologie dei servizi che essa svolge, dei percorsi formativi necessari per l’espletamento delle varie attività. Nell’occasione verrà anche consegnata copia del regolamento e dello statuto. A questo colloquio seguirà un periodo (obbligatorio) nel quale il richiedente frequenterà l’Associazione per prendere visione delle diverse attività svolte all’interno di essa, preferibilmente attraverso la mansione di aiuto-centralinista, o attraverso le altre attività nelle quali si articola la vita associativa, limitatamente alle occupazioni prive di responsabilità, o che lo vedano esclusivamente nel ruolo di osservatore.

Al termine di tale periodo (non inferiore a un mese e non superiore a tre) il Consiglio Direttivo ne valuterà l’ammissione. Sarà cura del Segretario inserire nel libro soci il nominativo ed i dati personali dell’interessato, completi della data del Consiglio che ha valutato l’ammissione e l’esito della discussione.

Il Segretario ha il compito di dare la relativa comunicazione agli interessati, di consegnare loro le tessere e di verificare l’avvenuto versamento della quota d’iscrizione e sociale.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve allegare tutta la documentazione richiesta nella domanda stessa, pena il rinvio della decisione sulla sua accettazione ovvero la reiezione se la documentazione non sarà stata presentata entro un mese dalla presentazione della domanda. Tale documentazione dovrà includere anche fotocopia di un documento di identità, certificato di idoneità psico-fisica (eventualmente in fotocopia), quattro foto tessera e copia semplice del casellario giudiziale generale.

Art. 4 – Soci minorenni

I minorenni possono diventare soci dell’Associazione al compimento del 14° anno di età.

Il socio minorenne partecipa pienamente alla vita associativa; la domanda di adesione, oltre a quanto previsto dall’Art. 3, deve essere corredata da una dichiarazione firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, attestante il consenso di chi esercita la patria potestà a far svolgere al minore il servizio di volontariato.

Il socio minorenne non ha diritto di voto nell’Assemblea, non ha diritto di eleggibilità attiva né passiva per le cariche del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il socio minorenne non può svolgere servizio in ambulanza.

I soci in età compresa tra i 14 ed i 18 anni possono svolgere i seguenti incarichi:

  1. partecipare alla vita associativa e far parte delle varie commissioni di lavoro;
  2. svolgere il compito di aiuto centralinista (quindi affiancato sempre da un centralinista esperto).

Art. 5 – Mansioni dei Soci impegnati nel servizio di soccorso e trasporto infermi a mezzo ambulanza

I componenti dell’equipaggio hanno responsabilità e compiti specifici. Si intendono per responsabilità i doveri connessi ad ogni singolo ruolo, mentre per compiti le modalità di attuazione di tali doveri.

I Soci impegnati nel servizio di soccorso e trasporto infermi a mezzo ambulanza potranno svolgere le seguenti mansioni: Centralinista, Terzo, Secondo e Autista, e dovranno garantire non meno di 14 ore mensili di servizio effettivo. Nel caso in cui questo non fosse loro possibile, sono tenuti a darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (in particolare al responsabile della Commissione Formazione) ed al Direttore Sanitario.

Per il mantenimento della qualifica si rende necessaria, oltre alla frequenza minima di cui sopra, la partecipazione ai momenti formativi individuati dalla Commissione Formazione.

Art. 6 – Mansioni del Centralinista

Le responsabilità del Centralinista sono:

  1. rispondere al telefono e seguire i servizi via radio;
  2. mantenere il centralino sempre presidiato, facendosi eventualmente sostituire da un socio pari qualificato;
  3. tenere il fondo cassa giornaliero;
  4. mantenere il locale del centralino in ordine e sgombero da estranei;
  5. chiudere e aprire la sede (operazione effettuata dal centralinista del turno di notte).

I compiti del Centralinista sono:

  1. trascrivere l’eventuale chiamata di soccorso e consegnarne una copia all’equipaggio in uscita, dando anche tutte le notizie utili acquisite durante la conversazione;
  2. registrare le bollette a servizio ultimato;
  3. in caso di chiamate per allertamento di Protezione Civile:
    1. avvertire immediatamente il responsabile operativo della Protezione Civile;
    2. trasmettere (via fax) alle Associazioni collegate tutte le informazioni, prescrizioni, notizie e quant’altro verrà richiesto per iscritto dalla Centrale Operativa dell’A.N.P.As. Regionale Emilia Romagna;
  4. seguire le disposizioni scritte del Tesoriere per la gestione del fondo cassa;
  5. annotare tutte le telefonate in arrivo inoltrandole ai destinatari il prima possibile;
  6. compilare tutta la modulistica preposta, seguendo le disposizioni scritte della commissione Formazione ed eventualmente dell’Amministrazione;
  7. seguire le disposizioni scritte della Commissione Sede per l’apertura e la chiusura dei locali;
  8. riferire ad un membro del Consiglio Direttivo presente in sede di episodi di mancato rispetto del regolamento e di eventi imprevisti; ove non sia presente un consigliere, fare riferimento al capo equipaggio;
  9. chiedere ai soci eventualmente presenti in sede la disponibilità per la formazione di un secondo equipaggio in caso di uscita in urgenza del primo equipaggio.

Il Centralinista che entra in turno deve espletare insieme al centralinista smontante il passaggio delle consegne che consiste:

  1. nel verificare il fondo cassa;
  2. nel verificare la presenza e funzionalità degli apparati radio e telefonici;
  3. nel verificare la posizione dei mezzi sia in sede sia in servizio;
  4. nel verificare la presenza delle buste contenenti le chiavi dei mezzi;
  5. nel verificare la presenza dell’equipaggio montante e sua relativa registrazione.

Il Centralinista montante, firmando l’apposito modulo, scarica di responsabilità il Centralinista smontante e assume ufficialmente il proprio ruolo attivo assumendo le responsabilità sopraelencate. In caso di ammanco verificato all’atto del passaggio di consegne, il Centralinista smontante risulta responsabile, qualora non ne abbia precedentemente dato comunicazione al Tesoriere o a un membro del Consiglio Direttivo. Sarà compito del Consiglio Direttivo prendere successivamente i provvedimenti opportuni.

Al Centralinista è consentito non indossare la divisa durante il turno, ma dovrà comunque esporre il tesserino di riconoscimento.

Art. 7 – Mansioni del Terzo

La principale responsabilità del Terzo è seguire rigorosamente le disposizioni dategli dal capo-equipaggio.

I compiti del Terzo sono:

  1. collaborare all’espletamento del servizio seguendo fedelmente le indicazioni del soccorritore;
  2. curare l’ordine e la pulizia delle attrezzature del vano sanitario dell’ambulanza;
  3. curare la propria formazione seguendo gli aggiornamenti e nei momenti di non servizio attivo, informare il soccorritore delle proprie necessità di approfondimento delle tecniche di primo soccorso e rendersi disponibile ad un addestramento specifico o ad un ripasso delle stesse.

Art. 8 – Mansioni del Secondo

Il Secondo è il capo equipaggio, ed è quindi responsabile dell’opera di soccorso svolta da tutto l’equipaggio e del rispetto del regolamento.

Può diventare secondo solamente il socio che abbia frequentato con profitto il Corso di Primo Soccorso organizzato annualmente dall’Associazione (o corso analogo, previa valutazione del Direttore Sanitario), e che abbia seguito gli altri momenti formativi predisposti dal Direttore Sanitario, in collaborazione con la Commissione Formazione.

Il secondo per urgenze non può mantenere la propria qualifica oltre il compimento del settantesimo anno di età, salvo eventuali deroghe che saranno concesse ad personam dal Direttore Sanitario.

Le responsabilità del Secondo sono:

  1. effettuare una corretta gestione del servizio, sia esso di emergenza, un prenotato, ecc.;
  2. verificare l’ordine e il decoro dell’equipaggio;
  3. mantenere ed usare correttamente l’attrezzatura;
  4. rispettare e far rispettare le norme igieniche al fine di tutelare la propria salute e quella dell’equipaggio;
  5. gestire eventi imprevisti in assenza di un membro del Consiglio Direttivo in sede. In caso di mancata presenza del soccorritore in associazione per motivi di servizio sarà opportunamente informato dal centralinista.

I compiti del Secondo sono:

  1. controllare, insieme al terzo, all’inizio e alla fine del turno di servizio che tutte le dotazioni dell’ambulanza per il soccorso siano in ordine, in caso contrario provvedere al reintegro o chiedere l’intervento del responsabile;
  2. accertarsi che l’autista abbia provveduto ad espletare i controlli che gli competono;
  3. recuperare l’attrezzatura che per esigenze di servizio viene momentaneamente lasciata presso i presidi sanitari, oppure informare alla fine del turno il soccorritore montante;
  4. compilare il verbale al termine di ogni servizio possibilmente alla presenza del terzo al fine di ripercorrere il lavoro svolto e mettere in evidenza eventuali difficoltà incontrate;
  5. assecondare e, qualora le lacune risultino evidenti, stimolare, le richieste di addestramento del terzo;
  6. mantenersi aggiornato sulle attrezzature e metodiche di lavoro, nuove e non, seguendo sia gli aggiornamenti previsti dalla Commissione Formazione sia creando degli spazi di autoaggiornamento durante i momenti di servizio non attivo coinvolgendo l’equipaggio in turno.

Art. 9 – Mansioni dell’Autista

L’Autista si occupa della conduzione del mezzo in servizio.

Le responsabilità dell’Autista sono:

  1. verificare all’inizio e alla fine del proprio turno l’efficienza del mezzo meccanico;
  2. seguire ed applicare scrupolosamente le norme di guida in ottemperanza al T. U. del Codice della Strada;
  3. curare la sicurezza dell’equipaggio durante il servizio;
  4. mantenere i contatti radio (salvo diversa disposizione del capo equipaggio dovuta a ragioni operative).

I compiti dell’Autista sono:

  1. collaborare con il Secondo nelle operazioni di soccorso;
  2. controllare le attrezzature del vano guida, comprensivo anche delle bombole dell’ossigeno;
  3. provvedere al rifornimento del mezzo;
  4. riferire al responsabile degli automezzi su ogni inconveniente meccanico, non esclusa la segnalazione di eventuali sinistri mediante apposito modulo;
  5. attenersi nella guida alle indicazioni date dal Secondo riguardo ai servizi urgenti o meno (codice 1, 2, o 3);
  6. mantenersi aggiornato sulle attrezzature e metodiche di lavoro specifiche dell’autista e sanitarie in genere, seguendo sia gli aggiornamenti previsti dalla Commissione Formazione sia creando degli spazi di autoaggiornamento durante i momenti di servizio non attivo coinvolgendo l’equipaggio in turno.

Eventuali danni causati ad automezzi o contravvenzioni notificate per grave leggerezza dell’autista, verranno a lui addebitate, salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo.

Il socio autista per urgenze non può mantenere la propria qualifica oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, salvo eventuali deroghe che saranno concesse ad personam dal Consiglio Direttivo; rimane invariata, invece, la qualifica per i servizi non urgenti.

Art. 10 – Mansioni dei Soci impegnati nel servizio di trasporto infermi a mezzo diverso dall’ambulanza

Il servizio trasporto infermi che non richieda l’impiego dell’ambulanza può essere effettuato su precisa disposizione del responsabile anche da una sola persona, che assumerà in questo caso le stesse responsabilità connesse con il servizio dell’Autista e del Secondo dell’equipaggio di urgenza.

Art. 11 – Mansioni dei Soci che svolgono attività diverse dal trasporto infermi

I Soci che intendano svolgere le attività di cui all’Art. 3, lett. b, c, d, e ed f dello Statuto – “Oggetto dell’Associazione” – devono fare riferimento ai programmi stilati dai singoli responsabili di Commissione.

Art. 12 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo vigila sui servizi, programma e delibera sulle varie iniziative. Al termine di ogni anno solare presenta il rendiconto all’Assemblea dei Soci; il bilancio consuntivo dovrà essere disponibile alla visione dei soci almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta; documenti e libri contabili potranno essere visionati previa richiesta scritta. I Soci avranno diritto di estrarre copia del bilancio.

Il Consiglio Direttivo coadiuva tutte le Commissioni ed i vari responsabili da esso nominati; verifica periodicamente l’attuazione dei programmi delle Commissioni stesse.

Vigila sul comportamento dei Soci in collaborazione con la Commissione Soci (il responsabile della quale deve essere nominato al proprio interno). Nel caso in cui si renda necessario un richiamo scritto nei confronti di uno o più Soci, sarà compito del Consiglio Direttivo darne comunicazione agli interessati tramite lettera raccomandata.

Nel caso in cui si ritenga opportuna la pubblicazione dei provvedimenti disciplinari adottati, questi andranno affissi in bacheca all’interno dell’Associazione.

Nel caso in cui si arrivi a proporre l’espulsione di un Socio, sarà compito del Consiglio Direttivo portare la discussione in Assemblea.

Art. 13 – Provvedimenti Disciplinari

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci si articolano nelle seguenti categorie:

  1. richiamo verbale, nei casi di leggera mancanza;
  2. sospensione;
  3. espulsione.

Il richiamo verbale compete al responsabile della Commissione Soci designato dal Consiglio Direttivo. Eventuali richiami scritti e forme di pubblicazione dei provvedimenti sono di competenza del Consiglio Direttivo.

La sospensione di un Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. La sospensione di un Consigliere, di un Revisore dei Conti o di un Probiviro deve essere deliberata dall’Assemblea dei Soci.

L’espulsione di un Socio deve essere deliberata dall’Assemblea dei Soci.

Art. 14 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente vigila sull’applicazione dello Statuto e del Regolamento. Accoglie i nuovi soci, eventualmente avvalendosi di collaboratori per i colloqui informativi

Art. 15 – Segretario

Il Segretario si occupa di tutto ciò che riguarda il lavoro di segreteria, come il protocollo quotidiano della corrispondenza, l’aggiornamento costante del Libro Soci e la gestione delle tessere. In caso di mancanza o impedimento è sostituito da un membro del Consiglio Direttivo o da altro socio nominato in accordo con il Consiglio Direttivo stesso.

Art. 16 – Coadiutore Amministrativo

Oltre ai compiti elencati nell’Art. 23 dello Statuto, si occupa di predisporre i movimenti di denaro, secondo le necessità e le delibere del Consiglio Direttivo, coordinandosi con il Tesoriere.

Art. 17 – Tesoriere

Il Tesoriere si occupa dei movimenti di denaro in accordo con il Consiglio Direttivo in generale e con il Coadiutore Amministrativo in particolare. Deve nominare un aiuto tra i soci in accordo con il Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla corretta gestione economica dell’Associazione.

Qualora lo ritenga opportuno può chiedere, mediante lettera indirizzata al Presidente dell’Associazione, la convocazione di un Consiglio Direttivo straordinario; in tal caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro una settimana dalla richiesta dei Revisori.

In casi di particolare gravità, il Collegio dei Revisori dei Conti può chiedere, mediante lettera indirizzata al Presidente dell’Associazione, la convocazione di un’Assemblea straordinaria; in tal caso il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea dei Soci entro un mese dalla richiesta dei Revisori.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

Art. 19 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri esprime giudizi in merito alla corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento che reggono l’Associazione.

Qualora lo ritenga opportuno può rimandare al Consiglio Direttivo delibere non coerenti con quanto sancito da Statuto e Regolamento. In tal caso il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere atto del parere dei Probiviri ed attenervisi per le proprie delibere successive. Nel caso in cui si protraggano i contrasti tra Probiviri e Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Associazione è tenuto a convocare un’Assemblea straordinaria alla quale rimettere la decisione definitiva.

Il Collegio dei Probiviri, al contrario, non ha alcun potere sulle delibere dell’Assemblea; nel caso in cui sia richiesto, può esprimere un parere su tali delibere, ma tale parere non può essere in alcun modo vincolante per l’Associazione.

Ha il potere di annullare le decisioni prese dal Consiglio Direttivo, ma non quelle dell’Assemblea.

I Probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

Art. 20 – Elezioni e Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale viene eletta dall’Assemblea non più di un mese prima delle elezioni. La stessa Assemblea delibera sul numero dei consiglieri da eleggere e sul massimo delle preferenze esprimibili al momento delle elezioni. La Commissione Elettorale è composta da 5 (cinque) membri, che non possono presentarsi come candidati alle elezioni per le quali la Commissione viene nominata. La Commissione individua al proprio interno un Presidente ed un Segretario, accetta le candidature presentate secondo le modalità e i tempi individuati dalla Commissione stessa, cura le operazioni di voto per per le elezioni del Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri. A parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione (per numero di tessera, tranne nel caso in cui le tessere siano state emesse nello stesso giorno; in tal caso viene eletto il più anziano di età).

Non sono eleggibili i Soci che, senza giusta causa, non si rechino a votare.

Art. 21 – Commissioni

Gli articoli seguenti (dall’Art. 22 all’Art. 36) regolamentano la gestione generale delle Commissioni. L’elenco che ne risulta non è necessariamente completo, né si rende obbligatoria la presenza in Associazione di tutte le Commissioni qui previste. E’ però fatto obbligo ad ogni Consiglio Direttivo di presentare un prospetto che elenchi le Commissioni che si è ritenuto opportuno insediare nella prima Assemblea utile dopo le elezioni. Ogni Commissione dovrà presentare un proprio bilancio preventivo ed un proprio programma da approvarsi in Direttivo in tempo utile per l’inserimento delle previsioni di spesa all’interno del Bilancio Preventivo dell’Associazione.

Art. 22 – Commissione Affari Sociali

La Commissione Affari Sociali si occupa di tutti i servizi e gli interventi non legati al soccorso (accompagnamento, assistenza, ecc.), strettamente legati al territorio. Tra i compiti principali di questa Commissione rientra quindi la gestione dei prenotati, richiesti sia da privati cittadini, sia derivanti da convenzioni con altri enti.

La Commissione predisporrà apposito iter formativo al quale dovrà attenersi il Socio Operatore Sociale (radio, distinzione ospedali, tecniche di caricamento, nozioni sanitarie di base e di allertamento)

Art. 23 – Commissione Internazionale

La Commissione Internazionale promuove progetti nazionali e internazionali di ampio respiro.

Art. 24 – Commissione Protezione Civile

La Commissione Protezione Civile ha il compito di:

  1. informare e preparare tramite apposite iniziative, corsi ed esercitazioni, i Soci che si rendono disponibili ad intraprendere attività di Protezione Civile;
  2. sensibilizzare i Soci e la cittadinanza sulle tematiche connesse con i rischi incombenti sul territorio e collaborare con l’autorità comunale di protezione civile per l’approntamento di adeguate misure di prevenzione e di pianificazione;
  3. curare la tenuta delle attrezzature speciali disponibili presso la Pubblica Assistenza mantenendole in perfetto stato di funzionamento;
  4. collaborare con le Istituzioni preposte per fronteggiare eventi calamitosi naturali o connessi all’attività umana, che possano verificarsi sia in sede locale, sia al di fuori del nostro territorio;
  5. organizzare gli interventi straordinari compatibili con le risorse e la disponibilità dell’Associazione, secondo le richieste delle autorità di protezione civile e con le modalità stabilite dall’A.N.P.As. Nazionale e Regionale.

Art. 25 – Commissione Formazione

La Commissione Formazione si occupa di formulare i rispettivi iter formativi dei soci impegnati nel soccorso in collaborazione con il Direttore Sanitario.

Stilerà un calendario delle iniziative formative a favore dei soci e dei cittadini.

È tenuta a mantenere un archivio completo dell’iter formativo seguito da ogni socio: dalle serate di aggiornamento, ai corsi, al numero di ore di turno effettuate. Nel caso in cui un socio, per qualsiasi motivo, svolga meno di 14 ore mensili di servizio, sarà compito della Commissione Formazione e del Direttore Sanitario valutarne la preparazione, nell’eventualità di prevedere nuovi momenti formativi per il mantenimento della qualifica.

Art. 26 – Commissione Ricreativa

La Commissione Ricreativa si occupa di promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita. Si occupa dell’organizzazione delle campagne di autofinanziamento (ad esempio la distribuzione di calendari, feste e cene sociali, ecc.). In collaborazione con la Commissione Formazione e con la Commissione Servizi si occupa della promozione delle attività dell’Associazione sul territorio.

La Commissione Ricreativa deve redigere due regolamenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo:

  • il primo per la gestione del bar interno all’Associazione, che preveda norme per la gestione amministrativa, stilate in accordo con il Coadiutore Amministrativo;
  • il secondo per la pianificazione della distribuzione dei calendari nel periodo natalizio, ivi inclusa la fase di realizzazione dei calendari stessi, sentito il parere del Coadiutore Amministrativo e del Tesoriere, da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di maggio di ogni anno.

Art. 27 – Commissione Giornalino

La Commissione Giornalino cura la pubblicazione del periodico dell’Associazione; ha quindi il compito di coordinare la raccolta degli articoli da pubblicare, delle pubblicità per il finanziamento del periodico stesso e gestisce l’archivio fotografico dell’Associazione.

Art. 28 – Commissione Soci

Vigila sull’impegno dei soci e sul loro comportamento. Il responsabile della Commissione Soci deve essere un Consigliere.

La Commissione interviene con richiami verbali in ogni circostanza in cui lo ritenga opportuno.

Segnala all’attenzione del Consiglio Direttivo tutti i casi in cui si profili la necessità di un richiamo scritto, di una sospensione o di una espulsione. In tal caso sarà compito preliminare della Commissione raccogliere tutti i dati ritenuti utili alla discussione. A tal fine la Commissione ha l’autorità per convocare i Soci informati sui fatti. Il Socio che, convocato dalla Commissione Soci, senza valido motivo non si presenti all’appuntamento arreca grave danno alla circolazione delle informazioni all’interno dell’Associazione. La Commissione ed il Consiglio Direttivo prenderanno in tal caso le decisioni necessarie senza il contributo del Socio convocato.

Art. 29 – Commissione Accoglienza

Il Presidente ha il compito di accogliere i cittadini interessati ad aderire all’Associazione, illustrare loro quali sono le attività svolte al proprio interno, informarli sui diritti e doveri dei Soci, ed infine propone loro la frequenza ai primi appuntamenti formativi, stabiliti in accordo con la Commissione Formazione.

Il Presidente può individuare dei collaboratori (eventualmente esterni al Consiglio Direttivo) che lo affianchino in questa attività; insieme costituiscono quindi la Commissione Accoglienza.

Art. 30 – Commissione Autisti

Il responsabile della Commissione Autisti cura la formazione dei Soci candidati alla guida dei mezzi dell’Associazione, ed ha il compito di aggiornare costantemente gli Autisti già qualificati.

I candidati sono di norma individuati in accordo con la Commissione Formazione.

La Commissione ha il compito di dotarsi di apposito manuale di addestramento degli Autisti o, in alternativa, di mantenere aggiornato il materiale esistente.

Nell’ambito delle urgenze, può diventare Autista solo il socio Soccorritore che superi apposito esame previsto dalla Commissione Autisti. Discorso analogo vale per i servizi prenotati in ambulanza.

Per l’abilitazione alla guida di tutti gli altri mezzi, sarà compito della Commissione stilare apposito iter formativo.

La Commissione ha anche il compito di raccogliere e mantenere aggiornati i dati relativi alle patenti dei Soci Autisti.

Art. 31 – Commissione Servizi

La Commissione Servizi è responsabile della corretta ed efficiente copertura dei turni di urgenza e delle qualifiche attribuite ai Soci in turno.

A tal fine il responsabile ed i suoi collaboratori, in accordo con il Consiglio Direttivo, possono intraprendere iniziative volte alla sensibilizzazione dei Soci e della cittadinanza in merito alle problematiche del soccorso e della copertura dei turni.

Art. 32 – Commissione Sanitaria

La Commissione Sanitaria si occupa delle attrezzature tecniche e del materiale sanitario (comprese le divise) necessario per il corretto espletamento dei servizi.

È compito della Commissione accertarsi che ogni socio sia dotato di divisa, e che per essa sia versata la cauzione dovuta. Spetta alla Commissione stilare apposito regolamento per la gestione della consegna delle divise, e proporre annualmente alla discussione del Consiglio Direttivo l’ammontare della cauzione sulle stesse.

Art. 33 – Commissione Sede

La Commissione Sede si occupa di tutto quanto concerne il buon funzionamento ed il corretto mantenimento della sede sociale.

Il responsabile è tenuto a stilare apposito regolamento di gestione della Sede ed a sottoporlo all’approvazione del Consiglio Direttivo in allegato al programma di Commissione. Tale regolamento deve contemplare i seguenti punti:

  1. norme di comportamento all’interno della sede;
  2. pianificazione delle pulizie;
  3. gestione cucina.

Art. 34 – Commissione Radio e Comunicazioni

La Commissione ha il compito di assicurare il funzionamento degli apparati di comunicazione (principalmente radio e telefoni, sia fissi che mobili). Il responsabile di Commissione cura gli aspetti burocratici ed i rapporti con le autorità e gli uffici competenti.

Art. 35 – Commissione Automezzi

La Commissione Automezzi è incaricata di vigilare sullo stato di efficienza e di ordine di tutti gli automezzi dell’Associazione; dà inoltre indicazioni su quali veicoli utilizzare nei servizi.

Art. 36 – Responsabile Obiettori di Coscienza

Il Responsabile degli Obiettori di Coscienza è nominato dal Consiglio Direttivo.

Ha il compito, quando possibile, di prendere contatto con i ragazzi in procinto di iniziare il Servizio Civile.

Ha anche il compito di accogliere l’Obiettore che inizia il Servizio, illustrandogli la normativa vigente in materia di Servizio Sostitutivo Civile, i propri diritti e doveri, nonché le attività che sarà chiamato a svolgere all’interno dell’Associazione.

Ha la responsabilità, in collaborazione con il Segretario ed il Coadiutore Amministrativo, della gestione burocratica, economica e documentale relativa agli Obiettori in servizio.

Ha anche il compito di promuovere i valori del Servizio Civile tra i ragazzi potenzialmente interessati all’obiezione di coscienza.

Art. 37 – Referente per l’Emergenza

Il Referente per l’Emergenza è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di vigilare sull’applicazione della Convenzione per il Soccorso; la convenzione stessa regolamenta le responsabilità e le competenze del Referente per l’Emergenza.

Partecipa alle discussioni sulle modifiche da apportare in sede di rinnovo della Convenzione.

Art. 38 – Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario ha il compito di accertare le caratteristiche di idoneità psicofisica del socio che intende fare soccorso, essenzialmente tramite certificazione medica di buona salute (in originale o in fotocopia), da aggiornarsi annualmente, gestendone l’archivio in collaborazione con la Commissione Formazione.

Sovrintende agli obblighi che derivano dalle autorizzazioni sanitarie rilasciate dagli organi competenti. Adempie agli obblighi di carattere sanitario previsti nella Convenzione per il soccorso.

Collabora con le Commissioni dell’Associazione in materia sanitaria, per la definizione delle scelte ed il buon andamento delle attività.

È il responsabile della formazione e dell’attribuzione delle qualifiche ai Soci, nonché della dotazione sanitaria degli automezzi; con riferimento agli automezzi, è il Direttore Sanitario a stabilire le procedure di disinfezione e corretta pulizia, in collaborazione con la Commissione Sanitaria.

Il Direttore Sanitario verifica il corretto svolgimento dei servizi di soccorso e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

In caso di dimissioni del Direttore Sanitario, questi ne deve dare comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi, dando al Consiglio Direttivo il tempo per la ricerca e la nomina di un nuovo Direttore Sanitario, da proporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può decidere di revocare il mandato del Direttore Sanitario; in tal caso, spetta al Consiglio Direttivo cercare un sostituto, ma la revoca ha effetto solo dopo l’approvazione della sostituzione da parte dell’Assemblea.

Art. 39 – Soci morosi

Il Socio che non versi la quota associativa annua entro il termine massimo fissato nell’ultimo giorno di febbraio di ogni anno, perde automaticamente la qualifica di Socio a tutti gli effetti di legge.

Art. 40 – Tutela degli interessi dell’Associazione

L’Associazione si riserva, a tutela dei propri interessi, di agire contro qualsiasi Socio che ad essa arrechi danni o pregiudizi.

Art. 41 – Disposizioni straordinarie temporanee

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà in via provvisoria, di integrare il presente Regolamento con disposizioni di servizio che hanno valore normativo.

Visualizza la versione PDF

 

Scritto da: Custode alle 15:36
Categoria: -

Nessun commento

Non c'è ancora nessun commento.

RSS feed dei commenti a questo articolo.

Al momento l'inserimento di commenti non è consentito.

Seguici su:

Icona facebook Icona twitter Icona youtube

Articoli recenti

18/10/2011

Volontariato in rete

Partono martedì 18 ottobre gli incontri di “Volontariato in rete”, progetto che intende analizzare i diversi aspetti e le sfaccettature legate al mondo del volontariato socio-sanitario sul territorio del Distretto Socio-Sanitario di Casalecchio di Reno. “Volontariato in rete” prevede due incontri … Continue reading

17/09/2011

Download Documenti

Piano Comunale – scheda 1 IDROGEOLOGICO Piano Comunale – scheda 2 ALUUVIONE O ESONDAZIONE CORSI D’ACQUA Piano Comunale – scheda 3 INCENDIO BOSCHIVO Piano Comunale – scheda 4 TERREMOTO Piano Comunale – scheda 5 INCIDENTE PRESSO INDUSTRIE A RIR Piano … Continue reading

10/09/2011

Raccolta Pubblichiere

2009 – Speciale PA in Festa 2009 – Pubblichiere N2 2009 – Pubblichiere N1 2008 – Speciale PA in Festa 2008 – Pubblichiere N3 2008 – Pubblichiere N2 2008 – Pubblichiere N1 2007 – Pubblichiere N3 2007 – Pubblichiere N2 … Continue reading

Download Documenti

Domanda Regolamento Statuto  

Domanda per Aspiranti Soci

Potete scaricare la Domanda di iscrizione, compilarla e inviarcela tramite i seguenti recapiti FAX: 051842134 MAIL: soci@pubblicasassomarconi.it  

Contatti

Via San Lorenzo 4
40037 Sasso Marconi (BO)
Tel: 051840104 - Fax: 051842134
Mail: info@pubblicasassomarconi.it

Pubblica Assistenza Sasso Marconi ONLUS - Aderente all'ANPAS - Ente Riconosciuto DPGR 714 del 26/10/1989
Iscrizione Registro Reg.le del Volontariato n. 613 del 4/9/1992

Powered by: Giacomo Bortolotti